ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE WELCOME RIDEDERS
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
B1 Soccorso strada in Italia:
Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso presso un punto di assistenza della casa costruttrice oppure presso il Rivenditore (concessionario ufficiale della casa costruttrice), in base all’esigenza dell’Assicurato, fino ad un massimo di 1.000 km (calcolati come percorrenza totale di andata e ritorno del mezzo di soccorso). L’assicurato ha la facoltà di scegliere l’officina di destinazione in cui far trasportare il Motoveicolo qualora quest’ultima sia più vicina (in termini chilometrici) rispetto al punto di assistenza o concessionario ufficiali della casa costruttrice. Qualora la percorrenza chilometrica tra il luogo dell’immobilizzo e l’officina di destinazione scelta dall’Assicurato sia inferiore alla percorrenza chilometrica tra il luogo dell’immobilizzo e il punto di assistenza della casa costruttrice oppure del Rivenditore (calcolati come percorrenza di andata e ritorno del mezzo di soccorso), la Struttura Organizzativa, organizzerà il traino per il motoveicolo fino all’ officina di destinazione indicata dall’Assicurato. Durante l’orario di chiusura della officina stessa o Qualora la percorrenza chilometrica tra il luogo dell’immobilizzo e l’ officina di destinazione sia superiore a 50 km (calcolati come percorrenza di andata e ritorno del mezzo di soccorso), la Struttura Organizzativa, organizzerà il traino per il motoveicolo fino al deposito del Soccorritore e successivamente, compatibilmente con le esigenze di servizio del Soccorritore intervenuto, il trasporto del motoveicolo fino all’ officina di destinazione. L’eventuale costo chilometrico eccedente i 1.000 km (calcolati come percorrenza totale di andata e ritorno del mezzo di soccorso) sarà a carico dell’Assicurato cosi come sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto B.4. Sono altresì a carico dell’Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
B2 Officina mobile in Italia:
Qualora a seguito di guasto il motoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un’Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 500,00 per Sinistro e i predetti costi, che restano a carico della stessa, sono quelli per la chiamata dell’officina mobile e per l’intervento dell’operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto rimangono a carico dell’Assicurato i costi dei materiali d’uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell’Assicurato i costi per l’effettiva riparazione del motoveicolo, anche se effettuata immediatamente dall’officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d’uso e di consumo impiegati nella riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il motoveicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto E.1 Soccorso Stradale.
B3 Soccorso Stradale per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi:
Qualora il motoveicolo Assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuori strada, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il motoveicolo Assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la prestazione al punto E.4). Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
B4 Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale:
Qualora in caso di incidente, il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
B5 Demolizione del motoveicolo in Italia:
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del motoveicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del motoveicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del motoveicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del motoveicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del motoveicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del motoveicolo, la seguente documentazione: -libretto di circolazione in originale; -foglio complementare o certificato di proprietà in originale; -targhe motoveicolo; In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. -codice fiscale (fotocopia); -documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente); -documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del motoveicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del motoveicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del motoveicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il motoveicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del motoveicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il motoveicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
B6 Viaggio per il recupero del motoveicolo:
Qualora il motoveicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo.
B7 Spedizione di pezzi di ricambio:
Qualora il motoveicolo Assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il motoveicolo Assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati: a. marca e modello del motoveicolo Assicurato; b. numero di telaio (completo di prefisso); c. anno di fabbricazione del motoveicolo Assicurato; d. cilindrata e tipo di motore. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
B8 Veicolo in sostituzione in Italia:
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa 11 mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Struttura Organizzativa, un’autovettura di categoria B con percorrenza illimitata, per un massimo per Sinistro di: – tre giorni consecutivi in caso di guasto – cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale – quindici giorni in caso di rapina e furto totale Tale autovettura in sostituzione adibita ad uso privato, senza autista, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
B9 Taxi per il recupero dell’autovettura sostitutiva in Italia:
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio presso la quale la Struttura Organizzativa ha messo a disposizione un’autovettura in sostituzione, in base alla prestazione al punto E.8 che precede, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi presso l’Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di € 50,00 per Sinistro. LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO
B10 Soccorso Stradale all’estero:
Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso all’ officina piu’ vicina. Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto E.4. Sono altresì a carico dell’Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
B11 Rimpatrio del motoveicolo:
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il motoveicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del motoveicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 2.500,00 per Sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del motoveicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
B12 Abbandono legale:
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione E.11 Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale – il valore commerciale del motoveicolo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto E.9 – Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale – provvederà ad organizzare la demolizione del motoveicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
B13 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio:
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo sia inutilizzabile in Italia per 36 ore o per 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: -un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure -un motoveicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro accaduto in Italia o di € 500,00 per Sinistro accaduto all’estero.
B14 Spese d’albergo:
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 per persona e per giorno con un limite di € 500,00 per Sinistro.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO
B15 Anticipo spese di prima necessità:
Qualora in conseguenza di Sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 500,00 per Sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. .
B16 Anticipo delle cauzioni penale e civile:
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di € 6.000,00 per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
B17 Anticipo spese legali:
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
B18 Interprete a disposizione:
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in a seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Struttura Organizzativa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro.
B19 Prolungamento soggiorno:
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il motoveicolo le condizioni dell’Assicurato, come risultante da prescrizione medica scritta, non gli permettano di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600,00 per Sinistro. Al suo rientro l’Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
Art. 8.3 Rischi esclusi dall’assicurazione
Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell’Assicurato;
- d) Suicidio o tentato suicidio;
- e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
- f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
- g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
- h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 Cod.Civ. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 8.4 Estensione territoriale L’assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano Europa e Paesi Carta Verde.
Art. 8.5 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni La società per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l’erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura organizzativa.
Art. 8.6 Diritto di Rivalsa La Società si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato.
Art. 8.7 Modalità e norme per la richiesta di assistenza Obblighi in caso di Sinistro Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24h/24h, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall’Italia: 800 327605 dall’Italia e +39 02 24128 391 dall’Estero In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1)Il tipo di assistenza di cui necessita
2)Nome e Cognome
3)Modello e targa del Veicolo
4)Chilometri del Veicolo
5)Indirizzo del luogo in cui si trova
6)Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l’Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.