Domande Utili (Faq)
1) SOSPENSIONE TEMPORANEA PER INUTILIZZO*
Se per un periodo non utilizzi il veicolo, puoi sospendere temporaneamente la tua polizza.
La sospensione è gratuita.
La riattivazione dell’assicurazione va fatta entro 10 mesi dalla sospensione, in caso contrario si perde la possibilità di utilizzare il periodo residuo.
Ecco la procedura da seguire:
- Accedi al modulo da utilizzare per la SOSPENSIONE della polizza per la tua Motocicletta!
- La richiesta verrà lavorata entro 24 ore lavorative (salvo anomalie informatiche).
- La sospensione è attiva dalle ore 24:00 del giorno in cui si riceve l'appendice di avvenuta sospensione.
- Riceverai l’appendice di sospensione per conferma di avvenuta operazione.
2) SOSPENSIONE TEMPORANEA PER ALIENAZIONE, DEMOLIZIONE ECC. DEL VEICOLO (NO CONTO VENDITA)
Questa opzione deve essere utilizzata esclusivamente in caso di alienazione del veicolo (NO CONTO VENDITA). La durata massima della sospensione è di dieci mesi e, una volta terminato tale periodo, il contratto sarà annullato e il premio acquisito dalla Compagnia. Il contratto sospeso potrà essere riattivato, entro il tempo indicato, su un'altra moto acquistata, diversamente si potrà richiedere la risoluzione del contratto.
- Per questa opzione puoi inviare una mail di richiesta a riders@welcomeriders.it allegando atto di vendita, demolizione ecc.
- La richiesta verrà lavorata entro 24 ore lavorative (salvo anomalie informatiche).
- La sospensione è attiva dalle ore 24:00 del giorno in cui si riceve l'appendice di avvenuta sospensione.
- Riceverai l’appendice di sospensione per conferma di avvenuta operazione.
*Sospensione ai sensi dell’art. 122 bis Codice delle Assicurazioni
Questa opzione deve essere utilizzata in tutti i casi in cui il proprietario sospende volontariamente l’utilizzo del veicolo assicurato. In fase di sospensione per effetto di una formale richiesta resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), il richiedente dovrà indicare
anche il termine del periodo di sospensione.Tale termine può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi 10 giorni prima (5 giorni per i veicoli di interesse storico o collezionistico così come definiti dall’art. 60 del Codice della Strada) della scadenza del periodo di sospensione che non può essere superiore ai 10 mesi (5 giorni per i veicoli di interesse storico o collezionistico così come definiti dall’art. 60 del Codice della Strada) rispetto all’annualità assicurativa.
Se viaggi nei Paesi dell’Unione Europea per risultare in regola con l’assicurazione, così come già oggi avviene in Italia è sufficiente esibire il certificato di assicurazione.
Nei paesi Andorra, Azerbaïdjan, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Montenegro, Russia, Svizzera, Serbia, Tunisia, Turchia, Ucraina è ancora necessaria la Carta Verde per circolare. (Verrà emessa e inviata su richiesta esplicita: richiedi la CARTA VERDE).
Se hai venduto/demolito/esportato/radiato etc.. la tua motocicletta per chiudere la polizza in corso e ricevere il rimborso della parte non goduta del premio (tempi stimati circa 20gg lavorativi) devi inviare via mail a: welcomeriders@gmail.com:
- Vendita del mezzo
- Codice Iban
Riceverai via mail l’appendice di chiusura della polizza.
In caso di cambio moto (se la nuova moto rientra sempre in convenzione), devi inviare via mail a: welcomeriders@gmail.com:
- Atto di vendita vecchia moto
- Libretto fronte retro moto nuova
- CDP digitale moto nuova
- Garanzie da attivare sul nuovo contratto.
A variazione avvenuta riceverai via mail il nuovo contratto e il nuovo certificato di polizza per poter circolare.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE WELCOME RIDEDERS
Art. 8.1 Rischio Assicurato:
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 8.6 – Prestazioni, sulla base della forma che risulta scelta sul Simplo Polizza.
Art. 8.2 Prestazioni
• SMART
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
A1 Soccorso stradale:
In caso di guasto, Incidente, Furto totale, tentato o parziale, Rapina tentata o parziale, Incendio, foratura dei pneumatici, perdita chiavi, mancanza di carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino del Motoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall’Assicurato entro un raggio di 50(cinquanta) km dal luogo di fermo del Motoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il Motoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia del Motoveicolo. Sono incluse nel Massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi. Le eventuali spese eccedenti i Massimali restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A2 Recupero del Motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale:
A seguito di Incidente da Circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del Motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un Massimo di € 700(eurosettecento) IVA compresa per evento. Le eventuali spese eccedenti i Massimali restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A3 Officina mobile in Italia:
La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del Sinistri, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30(trenta) minuti e che consentano al Motoveicolo di riprendere la marcia. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione al Motoveicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante e dei pneumatici eventualmente sostituiti.
A4 Servizio taxi in Italia:
In caso di fermo del Motoveicolo che preveda il rilascio dell’autovettura sostitutiva, l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere dal luogo del fermo del Motoveicolo l’officina dove è ricoverato il Motoveicolo o la stazione di noleggio dove è stata prenotata l’autovettura sostitutiva. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo Massimo di € 50(eurocinquanta) IVA compresa.
A5 Autovettura sostitutiva:
In caso di Guasto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 (sette) giorni. In caso di Incidente, tentativo di Furto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 (quindici) giorni. In caso di Furto totale, Incendio e Rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 (quaranta) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRI SI VERIFICA AD OLTRE 50(CINQUANTA) KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
A6 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo:
Se il Motoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50(cinquanta) chilometri dal luogo di residenza del Conducente la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di € 600(euroseicento) IVA compresa: – rientro degli occupanti del Motoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia; – proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio; pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il Motoveicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi Motoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. La Struttura Organizzativa terrà a carico fino ad un Massimale di € 100(eurocento) IVA compresa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 600 (euroseicento)IVA compresa.
A7 Viaggio per il recupero del Motoveicolo riparato o ritrovato dopo il Furto:
Qualora, il Motoveicolo Assicurato, in conseguenza di Incendio, guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Motoveicolo Assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Motoveicolo Assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di € 500(eurocinquecento) IVA compresa.
A8 Recupero del Motoveicolo riparato o ritrovato dopo il Furto in Italia:
Qualora in conseguenza di Incendio, guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Motoveicolo Assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36(trentasei) ore, oppure in caso di Furto il Motoveicolo Assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Motoveicolo Assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistri alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un Massimo di € 500(eurocinquecento) IVA compresa per Sinistri e per anno Assicurativo. Qualora il valore commerciale del Motoveicolo Assicurato dopo il Sinistri risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo Massimo corrispondente al valore commerciale del Motoveicolo Assicurato dopo il Sinistri. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
A9 Rimpatrio del Motoveicolo dall’estero:
Qualora in conseguenza di Incendio, guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Motoveicolo Assicurato resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque)giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di Furto o Rapina, il Motoveicolo Assicurato venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Motoveicolo Assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistri alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del Motoveicolo Assicurato dopo il Sinistri risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo Massimo corrispondente al valore commerciale del Motoveicolo Assicurato dopo il Sinistri. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
A10 Demolizione del Motoveicolo in Italia:
Qualora l’Assicurato, a seguito di Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Motoveicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del Motoveicolo Assicurato mediante carro attrezzi e la sua demolizione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Motoveicolo Assicurato con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del Motoveicolo Assicurato medesimo. Gli eventuali costi di deposito del Motoveicolo Assicurato rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Motoveicolo Assicurato, la seguente documentazione: – libretto di Circolazione in originale; – foglio complementare o Certificato di proprietà in originale; – targhe Motoveicolo Assicurato; In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. – Codice fiscale (fotocopia); – documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente); – documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del Motoveicolo Assicurato La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Motoveicolo Assicurato, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Motoveicolo Assicurato entro 15(quindici) giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Motoveicolo Assicurato, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Motoveicolo Assicurato e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata a.r.. L’Assicurato prende atto che il Motoveicolo Assicurato sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
A11 Disbrigo pratiche legali in caso di Furto:
Qualora, a seguito di Furto totale dell’autoveicolo Assicurato, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti: – estratto cronologico generale di possesso; – perdita di possesso; potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa dell’autoveicolo Assicurato ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. In seguito, la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente l’originale della denuncia rilasciata dalle Autorità competenti e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
A12 Abbandono legale:
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui al punto B9 “Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero” il valore commerciale dell’autoveicolo Assicurato , dopo il Sinistri, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto B9 “Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero” provvederà ad organizzare la demolizione dell’autoveicolo Assicurato ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
A13 Consulenza medica:
Qualora a seguito di Infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
A14 Invio di un’autoambulanza in Italia:
Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza, tenendo la Società proprio carico il relativo costo fino ad un Massimo di € 300,00(eurotrecento) IVA compresa.
A15 Rientro sanitario:
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: – aereo sanitario; – aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; – treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; – autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
A16 Rientro salma:
Qualora, a seguito di Incidente, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimo di € 5.000(eurocinquemila) IVA compresa ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore ditale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
A17 Viaggio di un familiare:
Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l’Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
A18 Accompagnamento minori:
Qualora l’Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15(quindici) anni, purché anch’essi Assicurati, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimo di € 500(eurocinquecento) IVA compresa per Sinistri. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
A19 Anticipo spese legali:
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un Massimo di € 2.000 (duemila) IVA compresa per Sinistri. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
A20 Anticipo spese di prima necessità:
Qualora in conseguenza di Sinistri l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo Massimo di € 1.500 (euromillecinquecento) IVA compresa per Sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
A21 Anticipo delle cauzioni penale e civile:
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un Massimo di € 5.000(eurocinquemila) IVA compresa per Sinistri tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
A22 Interprete all’estero:
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in a seguito ad Incidente nel quale sia stato coinvolto il Motoveicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Struttura Organizzativa a proprio carico l’onorario fino ad un Massimo di 8(otto) ore per Sinistri.
A23 Supporto h24(ventiquattro) Compilazione Modello CAI:
A seguito di Incidente avvenuto in Italia, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull’attribuzione di responsabilità. Il servizio è attivo 24(ventiquattro) ore su 24(ventiquattro).
A24 Autista a disposizione:
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il Motoveicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il Motoveicolo , con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di Circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve. Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del Motoveicolo.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE WELCOME RIDEDERS
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
B1 Soccorso strada in Italia:
Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso presso un punto di assistenza della casa costruttrice oppure presso il Rivenditore (concessionario ufficiale della casa costruttrice), in base all’esigenza dell’Assicurato, fino ad un massimo di 1.000 km (calcolati come percorrenza totale di andata e ritorno del mezzo di soccorso). L’assicurato ha la facoltà di scegliere l’officina di destinazione in cui far trasportare il Motoveicolo qualora quest’ultima sia più vicina (in termini chilometrici) rispetto al punto di assistenza o concessionario ufficiali della casa costruttrice. Qualora la percorrenza chilometrica tra il luogo dell’immobilizzo e l’officina di destinazione scelta dall’Assicurato sia inferiore alla percorrenza chilometrica tra il luogo dell’immobilizzo e il punto di assistenza della casa costruttrice oppure del Rivenditore (calcolati come percorrenza di andata e ritorno del mezzo di soccorso), la Struttura Organizzativa, organizzerà il traino per il motoveicolo fino all’ officina di destinazione indicata dall’Assicurato. Durante l’orario di chiusura della officina stessa o Qualora la percorrenza chilometrica tra il luogo dell’immobilizzo e l’ officina di destinazione sia superiore a 50 km (calcolati come percorrenza di andata e ritorno del mezzo di soccorso), la Struttura Organizzativa, organizzerà il traino per il motoveicolo fino al deposito del Soccorritore e successivamente, compatibilmente con le esigenze di servizio del Soccorritore intervenuto, il trasporto del motoveicolo fino all’ officina di destinazione. L’eventuale costo chilometrico eccedente i 1.000 km (calcolati come percorrenza totale di andata e ritorno del mezzo di soccorso) sarà a carico dell’Assicurato cosi come sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto B.4. Sono altresì a carico dell’Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
B2 Officina mobile in Italia:
Qualora a seguito di guasto il motoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un’Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 500,00 per Sinistro e i predetti costi, che restano a carico della stessa, sono quelli per la chiamata dell’officina mobile e per l’intervento dell’operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto rimangono a carico dell’Assicurato i costi dei materiali d’uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell’Assicurato i costi per l’effettiva riparazione del motoveicolo, anche se effettuata immediatamente dall’officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d’uso e di consumo impiegati nella riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il motoveicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto E.1 Soccorso Stradale.
B3 Soccorso Stradale per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi:
Qualora il motoveicolo Assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuori strada, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il motoveicolo Assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la prestazione al punto E.4). Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
B4 Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale:
Qualora in caso di incidente, il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
B5 Demolizione del motoveicolo in Italia:
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del motoveicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del motoveicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del motoveicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del motoveicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del motoveicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del motoveicolo, la seguente documentazione: -libretto di circolazione in originale; -foglio complementare o certificato di proprietà in originale; -targhe motoveicolo; In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. -codice fiscale (fotocopia); -documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente); -documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del motoveicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del motoveicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del motoveicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il motoveicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del motoveicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il motoveicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
B6 Viaggio per il recupero del motoveicolo:
Qualora il motoveicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo.
B7 Spedizione di pezzi di ricambio:
Qualora il motoveicolo Assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il motoveicolo Assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati: a. marca e modello del motoveicolo Assicurato; b. numero di telaio (completo di prefisso); c. anno di fabbricazione del motoveicolo Assicurato; d. cilindrata e tipo di motore. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
B8 Veicolo in sostituzione in Italia:
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa 11 mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Struttura Organizzativa, un’autovettura di categoria B con percorrenza illimitata, per un massimo per Sinistro di: – tre giorni consecutivi in caso di guasto – cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale – quindici giorni in caso di rapina e furto totale Tale autovettura in sostituzione adibita ad uso privato, senza autista, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
B9 Taxi per il recupero dell’autovettura sostitutiva in Italia:
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio presso la quale la Struttura Organizzativa ha messo a disposizione un’autovettura in sostituzione, in base alla prestazione al punto E.8 che precede, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi presso l’Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di € 50,00 per Sinistro. LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO
B10 Soccorso Stradale all’estero:
Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso all’ officina piu’ vicina. Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto E.4. Sono altresì a carico dell’Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
B11 Rimpatrio del motoveicolo:
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il motoveicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del motoveicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 2.500,00 per Sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del motoveicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
B12 Abbandono legale:
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione E.11 Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale – il valore commerciale del motoveicolo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto E.9 – Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale – provvederà ad organizzare la demolizione del motoveicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
B13 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio:
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo sia inutilizzabile in Italia per 36 ore o per 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: - un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure -un motoveicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro accaduto in Italia o di € 500,00 per Sinistro accaduto all’estero.
B14 Spese d’albergo:
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 per persona e per giorno con un limite di € 500,00 per Sinistro.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO
B15 Anticipo spese di prima necessità:
Qualora in conseguenza di Sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 500,00 per Sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. .
B16 Anticipo delle cauzioni penale e civile:
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di € 6.000,00 per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
B17 Anticipo spese legali:
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
B18 Interprete a disposizione:
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in a seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Struttura Organizzativa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro.
B19 Prolungamento soggiorno:
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il motoveicolo le condizioni dell’Assicurato, come risultante da prescrizione medica scritta, non gli permettano di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600,00 per Sinistro. Al suo rientro l’Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
Art. 8.3 Rischi esclusi dall’assicurazione
Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
1. a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
3. c) dolo dell’Assicurato;
4. d) Suicidio o tentato suicidio;
5. e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
6. f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
7. g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
8. h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 Cod.Civ. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 8.4 Estensione territoriale L’assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano Europa e Paesi Carta Verde.
Art. 8.5 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni
La società per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l’erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura organizzativa.
Art. 8.6 Diritto di Rivalsa
La Società si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato.
Art. 8.7 Modalità e norme per la richiesta di assistenza
Obblighi in caso di Sinistro Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24h/24h, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall’Italia: 800 327605 dall’Italia e +39 02 24128 391 dall’Estero In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1)Il tipo di assistenza di cui necessita
2)Nome e Cognome
3)Modello e targa del Veicolo
4)Chilometri del Veicolo
5)Indirizzo del luogo in cui si trova
6)Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l’Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE WELCOME RIDEDERS
Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione – ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona Numero verde: 800.28.23.23 e-mail Sinistri@das.it – sito web www.das.it, (di seguito denominata “D.A.S.”). A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri, secondo quanto indicato all’Art. 7.7
Art.4.1 Oggetto dell’Assicurazione:
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso Assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso Assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• processuali nel procedimento penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite Massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite Massimo di € 1.000 (euromille);
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite Massimo di € 10.000 (eurodiecimila). L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
Art. 4.2 Ambito e garanzie
Art. 4.2.1 Forma di garanzia Plus:
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo Assicurato in Polizza:
7. a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. La garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 7.5, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
8. b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di Terzi: secondo la procedura ex Art. 148 D. Lgs. n. 209/05 sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza; · secondo la procedura ex Art. 141 D. Lgs. 209/05: sono compresi i danni alla persona e/o alle cose subiti dal terzo trasportato
9. c) debbano presentare ricorso contro la Sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente e connesso allo stesso.
10. d) subiscano danni extracontrattuali a persone e/o cose per fatti illeciti di Terzi a seguito di Incidente gestito con qualsiasi procedura di risarcimento;
11. e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un Incidente con Terzi;
12. f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un Incidente, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del Sinistri e sull’attribuzione della responsabilità.
13. g) La Società garantisce inoltre, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano la sanzione amministrativa accessoria di decurtazione di punti dalla loro patente di guida, quando l’applicazione della sanzione sia conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente:
14. il rimborso, fino a un Massimo di € 250(euroduecentocinquanta), delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
15. il rimborso, fino a un Massimo di € 500(eurocinquecento), delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
Art. 4.2.2 Consulenza legale telefonica:
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L’Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero Verde 800-28.23.23 in orario d’ufficio [dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 (otto) alle ore 18:00 (diciotto)].
Art. 4.3 Dove operano le garanzie:
Le garanzie riguardano i Sinistri che si verificano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: • In tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei nel bacino del Mar Mediterraneo, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di Procedimento penale; • In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nel caso di vertenze di natura contrattuale e per opposizione a sanzioni amministrative.
Art. 4.4 Persone assicurate:
La garanzia è operante a favore del Proprietario, del locatario in base a un Contratto di noleggio o leasing, del Conducente autorizzato e dei trasportati del Veicolo indicato in Polizza. Le garanzie operano inoltre a favore del Contraente come persona fisica, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, per gli eventi che li coinvolgono alla guida di Veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
Art. 4.5 Esclusioni:
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa:
• per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’Art. 7.2.1 lett. c) lett. e) La garanzia è inoltre esclusa se:
• il Veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
• il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
• il Veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive;
• il Conducente:
– non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente
– guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta
– non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; Se tuttavia il Conducente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida non ha ancora ottenuto la patente o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 (sessanta) giorni successivi al Sinistri, la garanzia diventa operante; Qualora il Conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186 bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’Art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE WELCOME RIDEDERS
Cosa assicuriamo
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore identificato con targa.
L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e non oltre il valore del veicolo.
La Garanzia è inoltre estesa al riacquisto:
– Delle protezioni motociclistiche (casco, giubbotto protettivo e paraschiena) indossate dal conducente proprietario del veicolo;
– Del Bauletto e delle Borse laterali danneggiate in conseguenza a collisione con veicolo identificato con targa.
Limiti del rimborso:
La Società rimborsa fino al 75% le spese sostenute per il riacquisto delle protezioni
motociclistiche indossate dal conducente proprietario del veicolo, del bauletto e delle borse laterali danneggiate in conseguenza a collisione con veicolo identificato con targa.
Il rimborso opera con i seguenti limiti:
– Per il bauletto e le borse laterali fino alla concorrenza di € 350 (eurotrecentocinquanta) per Sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 200,00 (euroduecento) per il Bauletto o di € 300,00 (eurotrecento) per le Borse laterali.
– per le protezioni motociclistiche fino alla concorrenza di € 500,00 (eurocinquecento) per Sinistro e per anno assicurativo e con un massimo di € 200,00 (euroduecento) per il casco, di € 300,00 (eurotrecento) per il giubbotto protettivo, di € 150,00 (eurocentocinquanta) per il paraschiena;
L’Indennizzo sarà effettuato qualora protezioni motociclistiche, Bauletto e Borse laterali presentino abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l’utilizzo e la sicurezza d’uso; non sono, pertanto, indennizzabili i danni di sola natura estetica come graffi o rigature.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione:
– di idonea documentazione relativa al riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale)
– delle protezioni motociclistiche, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati;
Cosa non assicuriamo
1. a) i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;
2. b) i danni conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
3. c) i Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
4. d) i Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
5. e) i danni determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
6. f) i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di Polizza;
7. g) i danni subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore o in stato di Ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. L’esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A.;
8. h) i danni subiti da Veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
9. i) i danni subiti da Veicoli con targa in prova;
10. j) i danni subiti da Veicoli prestati a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;
11. k) i danni cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.
Input your search keywords and press Enter.